Condizioni di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1/00 Conferimento, accettazione, sospensione/interruzione, evasione della proposta di vendita. Le proposte di vendita, comunque assunte o pervenute alla Venditrice, costituiscono proposta irrevocabile di vendita ai sensi dell’art. 1333 C.C.
1/01 La proposta di vendita s’intende accettata dalla Venditrice se entro trenta giorni dal ricevimento della stessa la Venditrice abbia consegnato la merce o non abbia comunicato al proponente la sua determinazione di non accettare.
1/02 – A) La data di consegna č il giorno in cui la merce viene messa a disposizione del Cliente. I termini di approntamento, spedizione e consegna, comunque e dovunque indicati, salvo specifica pattuizione scritta contraria, hanno soltanto valore indicativo, non potendosi mai invocare come termini essenziali.
-B) Se il termine di consegna non č stabilito mediante una data di riferimento, ma con espressioni generiche richiedenti la prontezza o la sollecitudine, il termine stesso s’intende rimesso alla, volontŕ della Venditrice in rapporto alle sue contingenti possibilitŕ.
– C) In ogni caso eventuali ritardi rispetto la data di consegna prevista, non potranno dar luogo a risarcimento danni. Dopo un ritardo ingiustificato di sessanta giorni dalla data di consegna, l’Acquirente potrŕ recedere dal contratto comunicando tale sua volontŕ con raccomandata A.R. entro i successivi otto giorni. Trascorsi i termini suddetti senza che l’Acquirente si sia avvalso di tale facoltŕ, il contratto avrŕ in ogni caso esecuzione qualunque sia la data di consegna a meno che l’Acquirente non abbia manifestato la volontŕ di ritenere risolto il contratto mediante notificazione di diffida ad adempiere ex. art. 1454 C.C. con assegnazione alla Venditrice di un termine non inferiore a giorni 15 per l’adempimento.
– D) Sia nell’ipotesi del recesso che nell’ipotesi di risoluzione come sopra previste, l’Acquirente non avrŕ diritto ad alcun risarcimento di danni. Non potrŕ darsi luogo alla restituzione dell’IVA pagata sul versamento dell’anticipo dopo il decorso di un anno dalla data di effettuazione delle operazioni.
– E) Nelle vendite per spedizione a richiesta dell’Acquirente entro un determinato tempo, qualora l’Acquirente stesso non abbia date le disposizioni per la spedizione nel termine fissato, la Venditrice, ha la facoltŕ, senza bisogno di metterlo in mora, di ritenere risolto per di lui fatto e colpa il contratto di vendita nella parte non eseguita, oppure di emettere fattura e di esigere il pagamento. La Venditrice non assume responsabilitŕ alcuna per eventuali danni che diretti o indiretti potessero derivare in qualunque luogo o momento alla merce per effetto del protrarsi della giacenza. Le spese di immagazzinamento e di sosta, nonché eventuali danni patiti per l’inadempienza dall’ Acquirente, saranno a carico di quest’ultimo.
1/03 – A) La Venditrice si riserva il diritto di interrompere o di sospendere le consegne, oppure di chiedere congrue garanzie, qualora si verificassero variazioni di qualsiasi natura nella composizione sociale, nella forma e nella struttura o situazione apparato interno o nella consistenza o nelle capacitŕ commerciali dell’Acquirente, come pure in casi di protesti, di sospensione di pagamenti o di qualsiasi difficoltŕ di adempimento delle obbligazioni dallo stesso assunte, anche nei confronti di terzi.
– B) Indipendentemente dalle circostanze elencate nel punto precedente, la Venditrice si riserva di ridurre i limiti della sua esposizione verso l’Acquirente qualora si verificassero variazioni nelle condizioni generali di mercato e intervenissero fatti o circostanze tali da influire su un normale svolgimento dell’attivitŕ della Venditrice.
1/04 Non si assumono impegni per le misure; per misura fissa maggiorazione del 15% sul prezzo.
2/00 Resa della merce, rischi, reclami.
2/01 – A) Salvo espressa pattuizione contraria, tutte le vendite s’intendono per merce resa Franco Partenza.
– B) Con l’eventuale clausola “Franco Destino” o simile, s’intenderŕ esclusivamente che solo le spese di trasporto sono a carico della Venditrice.
2/02 – A) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’ Acquirente dal momento della sua uscita dai magazzini della Venditrice, dai porti, dalle segherie e dai magazzini o piazzali di terzi fornitori per essere consegnate a lui o al Vettore considerandosi sempre a lui consegnate in tale momento e luogo e venendo cosě a cessare ogni responsabilitŕ della Venditrice. La Venditrice non risponde pertanto della sorte della spedizione ne di ritardi, perdite, ammanchi, avarie derivanti dal mezzo di trasporto adottato o dalla scelta di esso. I reclami contro il Vettore devono essere fatti dall’Acquirente, il quale ha comunque sempre l’obbligo di ritirare la merce. Per le merci spedite a mezzo ferrovia, vale il peso riconosciuto da quest’ultima.
– B) Non si assicura la la merce se non dietro espressa richiesta dell’Aquirente ed a sue spese e rischio.
2/03 – A) La merce si intende definitivamente accettata per qualitŕ, quantitŕ, misura e conformitŕ al pattuito se, entro il perentorio termine di giorni otto dalla consegna, non sia stato indirizzato alla Venditrice motivato reclamo con lettera raccomandato A.R. Il suddetto termine di giorni otto é esteso a giorni 60, decorrenti dalla consegna per la denuncia di preesistenti vizi occulti. L’Acquirente decade in ogni caso da ogni e qualsiasi diritto di garanzia nel caso di manipolazione, alterazione o utilizzazione, in tutto o in Parte, della merce acquistata che, in tali casi, se difettosa, manchevole o difforme, non puň costituire oggetto di reclamo o denuncia.
– B) Anche in caso di reclamo l’Acquirente č sempre in obbligo di ritirare la merce e di conservarla, senza pregiudizio degli eventuali suoi diritti, da buon commerciante; in difetto risponde di tutti i danni.
– C) Se la denuncia dell’Acquirente č tempestiva e fondata e si addivenga perciň alla risoluzione o alla “quanti minoris” l’Acquirente non potrŕ, in ogni caso pretendere alcunchč a titolo di risarcimento dei danni. 2/04 Il materiale č garantito con umidiŕ ambientale, a 20°C di temperatura, non inferiore al 45% e non superiore al 65%.
2/05 Eventuali ammanchi vanno segnalati all’autista al momento dello scarico merce.
3/00 Caratteristiche della merce, misure, variazione di prezzi, variazioni di cambio.
3/01 – A) La merce č venduta prescindendosi assolutamente dall’uso che ne farŕ l’Acquirente in ordine al risultato scaturente dalla destinazione della merce stessa.
– B) Č ammessa una tolleranza fina al 10% in piů o in meno sulle quantitŕ di merce ordinate, tranne che per le misure “obbligate”
– C) Per quanto non esplicitamente previsto valgono gli “Usi e Consuetudini”, in quanto non iincompatibili, della Federazione Commercianti del Legno in Roma.
3/02 – A) Eventuali collaudi potranno avvenire esclusivamente presso i magazzini della Venditrice. – B) La merce viene garantita di qualitŕ media corrente (mercantile) e la sua denominazione al valore convenzionale attribuito dalla Venditrice, in relazione alla scelta da lei eseguita tra la merce di tale qualitŕ.
– C) I Campioni hanno valore puramente indicativo e l’Acquirente non potrŕ fondare nessun reclamo su eventuali differenze tra merce fornita e la campionatura in suo possesso.
3/03 – A) I prezzi unitari s’intendono salvo diverso accordo scritto per consegne del materiale franco partenza. Le spese di trasporto, l’IVA, eventuali tasse ed imposte anche per tributi locali, la registrazione del presente ordinativo in caso d’uso, e quanto altro, sono a totale carico dell’Aquirente in aggiunta ai detti prezzi.
– B) I prezzi fissati, comunque e dovunque riportati, possono fino alla consegna della merce, variare in dipedenza dal costo della mano d’opera e della materia prima. Si conviene che mano d’opera e materia prima partecipino in misura uguale al costo della merce venduta e, il calcolo, della incidenza di un eventuale aumento dell’uno e dell’altro elemento dovrŕ essere fatto tenendo presente questa proporzione.
– C) Le variazioni in aumento di prezzo della merce, dei trasporti, delle assicurazioni, cosě come l’aumento o il sorgere di ogni altro onere anche se qui non precisamente previsto, dipendenti da mutuamento del mercato del legname e/o altre cause ivi inclusi eventi bellici o ordini di Governi, si ripercuoteranno automaticamente e proporzionalmente sui prezzi unitari convenuti e ciň a decorrere dalla consegna effettuata nel giorno in cui le variazioni in aumento avranno vigore. Resta inteso che tali variazioni verranno applicate anche se la consegna relativa all’ordinativo o parte di essa si riferisce a merce con termini di consegna antecedenti a che per qualsiasi motivo non sia stata ancora consegnata.
– D) Nelle medesime modalitŕ e termini di cui al punto precedente, si ripercuoteranno sui prezzi unitari le variazioni in aumento richieste dai fornitori di beni e dei servizi connessi.
3/04 – A) Le varizioni in aumento di prezzo dipendenti dal mutamento del valore ufficiale delle monete e/o dell’oro e/o del dollaro sia in Italia che nei paesi fornitori, che nei paesi in cui la moneta sia usata nelle transazioni internazionali, si ripercuoteranno pure, automaticamente e proporzionalmente sui prezzi unitari convenuti con le medesime modalitŕ e negli stessi termini di cui ai punti precedenti. All’uopo farŕ fede il Bollettino Ufficiale della Banca d’Italia.
– B) Le modifiche e i mutamenti che dovessero intervenire nel sistema tributario italiano, dei paesi fornitori della Venditrice e dei paesi di transito della merce, che dovessero comportare in qualsiasi modo aumento nei costi detta Venditrice, si ripercuoteranno automaticamente sui prezzi unitari convenuti. Tale aumento dei prezzi avrŕ vigore dalle consegne effettuate nel giorno in cui gli aumenti dei costi saranno stati rilevati.
3/05 – A) Di ogni variazione dei prezzi per effetto delle clausole di cui ai punti precedenti, la Venditrice darŕ comunicazione all’Acquirente in sede di fatturazione.
4/00 Pagamenti, Domicilio, Recesso.
4/01 – A) I termini di pagamento decorrono sempre dalla data della consegna.
– B) Il luogo di pagamento č in ogni caso, il domicilio della Venditrice anche se il pagamento č stato pattuito con assegni bancari, vaglia cambiari, cessioni bancarie, tratte anche se accettate o autorizzate, ricevute bancarie.
– C) Il rilascio di affetti cambiari non costituisce novazioni e s’intende sempre “salvo buon fine”. Tutti gli effetti devono essere bancabili e tutte le spese sono ad esclusivo carico dell’Acquirente.
– D) Tanto il pagamento quanto il rilascio degli effetti debbono essere eseguiti al domicilio della Venditrice, con rigorosa osservanza dei termini stabiliti, intendendosi la vendita stipulata con la clausula “solve et repete”. La Venditrice declina ogni responsabilitŕ per pagamenti eseguiti con diverse modalitŕ dall’Acquirente.
4/02 – A) Per le vendite in cui č pattuito un pagamento dilazionato e ripartito, in caso di mancato od incompleto pagamento anche di una sola scadenza, s’intenderanno scadute ed esigibili anche tutte le scadenze successive, per decadenza dell’Aquirente dal beneficio del termine. Tali vendite s’intendono fatte con patto di riservato dominio a favore della Venditrice. Qualora l’Acquirente si rendesse inadempiente ai pagamenti, il contratto s’intende, risolto di diritto, senza necessitŕ di qualsiasi pronunzia giudizale opererŕ automalicamente la riserva di dominio.
– B) Ogni fattura fa controllo a sč.
– C) In ogni caso per il ritardato pagamento decorreranno a favore della Venditrice, sull’importo scoperto, gli oneri moratori in ragione del tasso corrente dello sconto bancario, salvo il diritto della Venditrice al risarcimento di eventuali maggiori danni, inoltre la Venditrice potrŕ pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture o il saldo di ogni contratto, cosě come pure avrŕ la facoltŕ di sospendere la spedizione dei residui ordini, anche se relativi ad altri contratti, senza pregiudizio di ogni suo diritto al risarcimento danni. Qualsiasi ritardo nel pagamento comporterŕ, inoltre la decadenza dell’Acquirente dal diritto di usofruire dello sconto cassa eventualmente pattuito.
4/03 – A) Per pagamento convenuto contro rilascio di effetti, questi dovranno essere rimessi alla Venditrice, con le precise scadenze pattuite, entro 15 gg. dalla data di ricevimento della fattura: trascorso inutilmente tale termine la Venditrice avrŕ senz’altro diritto di emettere a carico dell’Acquirente inadempiente, con esclusione di ogni eccezione in merito da parla di quest’ultimo, delle tratte con le scadenze pattuite, che verranno presentate per l’accettazione all’Acquirente stesso a mezzo banca, con ordine di protesto in caso di mancata o parziale accettazione, salvo ogni altro maggiore diritto. I bolli degli effetti e le spese bancarie sono a carico dell’Acquirente.
– B) Qualora i pagamenti fossero pattuiti con rimessa diretta, trascorsi 5 gg. dalla data fissata, senza che questi siano stati effettuati, alla Venditrice č senz’altro autorizzata ad emettere tratta a vista con le modalitŕ di cui al caso precedente. – C) Per i pagamenti pattuiti a mezzo ricevuta bancaria le spese di bollo e di incasso delle stesse sono a carico dell’Acquirente.
4/04 – A) L’indicazione “incasso per tramite della banca”, “appoggiare presso la Banca” o altre equivalenti, che non hanno effetto giuridico alcuno, sono intese come semplici raccomandazioni non vincolanti per la Venditrice.
4/05 – A) La Venditrice avrŕ facoltŕ di annullare il contratto, escluso qualsiasi obbligo di indennizzo, nei casi di forza maggiore, o di gravi difficoltŕ o di eccessiva onerositŕ della prestazione.
5/00 Controversia, foro competente.
5/01 – A) Controversie giudiziali, comunque insorgenti fra le parti, in sede di interpretazione ed esecuzione del presente ordinativo, sono devolute in via facoltativa alla competenza territoriale del Foro di Treviso, secondo le rispettive competenze per valore con esclusione di qualsiasi altro anche in caso di consegna
della merce presso domicilio eletto dell’Acquirente.
– B) In ogni caso, qualsivoglia domanda giudiziale, comunque esperibile dal committente, non sarŕ procedibile se egli non avrŕ effettuato tutte le prestazioni ed assolte tutte le obbligazioni che siano scadute o vengano a scadere durante il corso del procedimento instaurato.
6/00 Condizioni generali del contratto di vendita.
6/01 Tutte le clausule e condizioni di vendita di cui sopra fanno parte integrante e inscindibile del contratto.
6/02 L’Acquirente accetta tutte condizioni di vendita particolarmente limitative, restrittive e derogative della disciplina legale, dichiarando di averne presa e avuta esatta conoscenza e, ai sensi dell’art. 1341 C.C., dichiara di approvare con la specifica approvazione che segue quelle di cui al 2 . comma del citato articolo di legge e per le quali č richiesta tale approvazione.
6/03 Spedizione campione a mezzo corriere espresso addebito fisso di € 10,00.